Statuto sociale di Freccia 45

Art. 2 – Finalità

1. L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende diffondere i valori morali, naturalistici, ecologici, ambientali, anche difendendo la biodiversità e gli ecosistemi, nella consapevolezza che la salvaguardia di una specie deve rientrare in una cultura protezionistica globale.

Art. 3 – Attività di interesse generale

1. L’associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale: attività̀ culturali di interesse sociale con finalità̀ educativa (lettera d, c. 1, art. 5 del D. Lgs. 117/2017), interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente (lettera e, c. 1, art. 5 del D. Lgs. 117/2017), organizzazione e gestione di attività̀ culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (lettera i, c. 1, art. 5 del D. Lgs. 117/2017).
2. In particolare l’associazione si propone di:

  • Promuovere il riconoscimento e il rispetto dei diritti degli animali;
  • Combattere ogni forma di sfruttamento e violenza sugli animali, tra cui la sperimentazione sugli animali, gli allevamenti per qualsiasi fine, il consumo di carne e pesce;
  • Promuovere ed attuare iniziative in ogni campo di difesa zoofila;
  • Promuovere azioni legali in favore e/o a difesa degli animali;
  • Svolgere campagne di sensibilizzazione ed informazione aventi come scopo il rispetto degli animali ed un’alimentazione a base vegetale;
  • Condurre campagne di sensibilizzazione e di informazione;
  • Effettuare ogni attività idonea al raggiungimento degli scopi sopra indicati.

 

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
4. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell’associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero degli associati.

Art. 4 – Attività diverse

1. L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 5 – Raccolta fondi

1. L’associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione

1. Possono aderire all’associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Diventare socio significa schierarsi apertamente e concretamente dalla parte degli animali, offrire una testimonianza d’amore e sensibilità nei loro confronti.
2. L’associazione può prevedere anche l’ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
4. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.
4.1 I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell’atto costitutivo.
4.2 I soci ordinari sono coloro che, avendo presentato domanda, si impegnano a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell’Associazione: In base all’importo versato sono distinti in: ordinari, sostenitori e benemeriti.
4.3 I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell’Associazione.
5. L’ammissione all’associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all’interessato.
6. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell’associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi sono deliberati dall’Assemblea.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato.
3. L’associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto: di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali; di essere informato sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento; di partecipare alle attività promosse dall’associazione; di conoscere l’ordine del giorno delle Assemblee; di recedere in qualsiasi momento. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste da apposita delibera del Consiglio Direttivo.
5. Ciascun associato ha il dovere di: rispettare il presente statuto e quanto deliberato dagli organi sociali; attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo; versare la quota associativa secondo l’importo stabilito dall’Assemblea, rispettare lo spirito e lo scopo sociale e non mettere in atto comportamenti lesivi contro l’Associazione o ai danni degli animali.

Art. 8 – Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, morosità nel pagamento della quota associativa, o esclusione.
2. L’associato può, in ogni momento, recedere senza oneri dall’Associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’associazione.
3. L’associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall’Associazione.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.
5. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l’esclusione dell’associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all’Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.
6. L’Assemblea delibera dopo aver ascoltato gli argomenti portati a sua difesa dall’interessato.
7. Le sanzioni disciplinari sono: la diffida scritta, la sospensione dell’attività sociale, l’espulsione. Esse sono inflitte dal Consiglio. La sospensione cautelare, inflitta dal Presidente, deve essere comunicata entro dieci giorni al Consiglio per essere ratificata entro i successivi trenta giorni.

Art. 9 – Attività di volontariato

1. L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per le attività prestate. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato ed autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.

Art. 10 – Organi sociali

1. Gli organi dell’associazione sono: l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente.
2. Gli organi sociali hanno la durata di 5 esercizi ed i loro componenti possono essere riconfermati.
3. I componenti degli organi sociali non percepiscono compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 – Assemblea

1. L’associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza dei soci.
2. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti gli associati. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione.
4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
5. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell’approvazione del Consiglio Direttivo

Art. 12 – Competenze dell’Assemblea

1. L’Assemblea ordinaria ha il compito di:

  1. eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, scegliendoli tra i propri associati;
  2. approvare il programma di attività e, se possibile, il preventivo economico per l’anno successivo;
  3. approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
  4. deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
  5. deliberare, quando richiesto, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all’associazione;
  6. fissare l’ammontare del contributo associativo;
  7. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

 

2. L’Assemblea straordinaria ha il compito di:

  1. deliberare sulle modificazioni dello statuto;
  2. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione.

Art. 13 – Convocazione dell’Assemblea

1. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione in via ordinaria, almeno una volta all’anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’Associazione.
2. L’Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, oppure da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.
3. L’Assemblea è convocata, almeno sette giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite posta elettronica (e.mail). L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.

Art. 14 – Validità dell’Assemblea e modalità di voto

1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell’Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’Assemblea straordinaria delibera con la presenza dei due terzi dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci e il voto favorevole della maggioranza.
5. In caso di scioglimento, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci.
6. All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscriver unitamente al Presidente.
7. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull’attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. I voti sono palesi (non segreti).
10. Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell’Associazione per la visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari, nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti, eletti dall’Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente ed il Vicepresidente.
4. Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 5 esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 – Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

  1. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea;
  2. deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei Consiglieri;
  3. amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
  4. predisporre l’eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  5. predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il programma di attività ed il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario;
  6. proporre l’ammontare della quota sociale annuale;
  7. gestire la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull’attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l’anno precedente dall’Assemblea;
  8. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
  9. accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
  10. deliberare in merito all’esclusione di soci;
  11. proporre all’Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
  12. eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
  13. nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo, oppure anche tra i non soci;
  14. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
  15. assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
  16. istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
  17. nominare, all’occorrenza, il responsabile di sezione, deliberandone i relativi poteri;
  18. delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
  19. assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell’Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all’Assemblea o ad altro organo sociale.

 

Art. 17 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi degli associati. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno sette giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite posta elettronica (e.mail). In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di messaggio SMS inoltrato almeno 24 ore prima della data prevista per la riunione.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l’anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
5. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
7. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all’uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 5 esercizi e può essere rieletto.
2. Il Presidente:

  • ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
  • dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
  • può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciandone quietanza;
  • ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti davanti a qualsiasi Autorità;
  • convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  • sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
  • in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente previa convocazione del Consiglio Direttivo per la delibera di conferimento dell’incarico di presidente temporaneo.

Art. 19 – Il segretario

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all’associato che lo richieda.

Art. 20 – Organo di controllo

1. L’Assemblea nomina l’Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.
3. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L’organo di controllo esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Art. 21 – Il Tesoriere

1. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
2. All’atto di nomina, al Tesoriere vengono conferiti i poteri che possono includere: operare con banche ed uffici postali, eseguire ogni operazione inerente le mansioni affidategli.

Art. 22 – Libri sociali

1. L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali: il libro degli associati, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell’ambito dell’Associazione.
2. I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.
3. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal segretario.

Art. 23 – Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell’associazione sono rappresentate:

  1. quote sociali
  2. contributi privati;
  3. corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
  4. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
  5. entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
  6. eventuali contributi pubblici;
  7. eventuali donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
  8. eventuali rendite patrimoniali;
  9. eventuali rimborsi derivanti da convenzioni;
  10. entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall’art. 79, comma 2;
  11. altre entrate espressamente previste dalla legge;
  12. eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 24 – Scritture contabili

1. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell’associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 25 – Esercizio sociale

1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall’Assemblea entro il mese di aprile.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3, del D. Lgs. 117/2017 qualora emanato.
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Art. 26 – Divieto di distribuzione degli utili

1. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 27 – Assicurazione dei volontari

1. Gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale possono essere assicurati per infortunio e responsabilità civile.
2. L’associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 28 – Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 29 – Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.