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Riferimenti normativi
SIETE VOLONTARI E VORRESTE COSTITUIRE UN’ASSOCIAZIONE?
NON SAPETE COME FARE?
Ecco a voi qualche idea.
Inizio con l’informare tutti i lettori che in ogni Provincia o Regione esiste un CSV ossia un Centro Servizi per il Volontariato che offre (per la maggior parte dei casi gratuitamente) consulenza legale, amministrativa e gestionale alle organizzazioni di volontariato.
In Italia la Legge n. 266 del 1991 regola il volontariato organizzato.
Esistono varie forme di fare volontariato, soprattutto in campo animalista.
Formare un GRUPPO VOLONTARI DI FATTO
Non esiste una vera e propria Associazione (deposito di atto costitutivo formale), ma il gruppo si identifica (tramite sito web e/o tramite comunicazione scritta di costituzione depositata presso la casa Comunale del Comune in cui ha sede) in un insieme di persone che operano per un determinato scopo-fine (comportamento concludente).
Il gruppo può avere un nome identificativo ed in tutte le comunicazioni verranno indicati i nominativi degli aderenti al gruppo dei volontari.
Esempio: Gruppo Spillo
Formare un COMITATO
In un comitato tutti i componenti sono persone attive che vogliono lavorare per un fine comune. Non esistono, come nelle Associazioni, semplici tesserati senza incarichi.
Solitamente i soci attivi provvedono a sostenere loro stessi le spese per le proprie iniziative.
Esempio: Comitato Europeo Difesa Animali, Comitato Internazionale della Croce Rossa
Costituire un’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
Caratteristiche: gratuità assoluta delle prestazioni fornite dai volontari in modo personale e spontaneo e divieto assoluto di retribuzione dei soci.
Le organizzazioni di volontariato, infatti, non possono remunerare i soci (ed eventuali addetti) perché la legge 266/91 esprime l'incompatibilità tra la qualità di volontario con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte (art. 2, comma 3).
Se invece l’ente debba prevedere di remunerare i propri soci (od alcuni di essi), è necessario costituire:
ASSOCIAZIONE CULTURALE, SPORTIVA, RICREATIVA
La costituzione può avvenire indifferentemente nella forma di atto pubblico (con l'intervento quindi di un notaio) oppure con un atto privato tra un gruppo di persone. Questi documenti devono esplicitare la denominazione dell'ente, le attività, lo scopo istituzionale, il patrimonio, la sede, le norme relative all'ordinamento ed all'amministrazione. Devono essere anche fissati i diritti e i doveri degli associati nonché le condizioni di ammissione.
Nel caso si opti per il riconoscimento, occorre registrarsi presso l'Ufficio del Registro ed inoltrare la relativa richiesta di riconoscimento alla Prefettura, che avvierà il procedimento affinché la pratica, passando per il ministero competente, giunga alla Presidenza della Repubblica. Il decreto di riconoscimento potrebbe arrivare in 2 anni. I tempi possono essere più brevi nel caso in cui l'associazione limiti la sua attività all'ambito provinciale o regionale: in questo caso il via libera viene dato dal Prefetto o dal Presidente della Giunta regionale. Lo Statuto di un'associazione che aspiri al riconoscimento statale deve essere redatto dal notaio e contenere, oltre ai dati summenzionati, anche l'obbligo dell'approvazione annuale del bilancio.
Esempio: DOGWELCOME
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
Gruppo costituito al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o terzi, senza finalità di lucro nel rispetto della dignità e della libertà degli associati (art. 2 primo comma, legge 7 dicembre 2000, n. 383).
Si tratta di organizzazioni in cui individui si associano per perseguire un fine comune non di natura commerciale e che non possono disporre limitazioni all'ammissione degli associati con riferimento alle condizioni economiche, né prevedere forme di discriminazione.
Le associazioni di promozione sociale possono remunerare i propri soci (artt. 18-19 legge 7 dicembre 2000, n. 383).
L'art. 6 comma 2 L. 383/2000 ha stabilito il principio che per le obbligazioni delle associazioni di promozione sociale risponde innanzitutto l'associazione stessa con il suo patrimonio ed in via sussidiaria il presidente o coloro che hanno agito in nome dell'associazione.
La legge prevede: l'istituzione di un apposito registro nazionale - regionale - provinciale al quale i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 possono iscriversi per ottenere delle agevolazioni previste dalla legge stessa (artt. 7-10, legge 7 dicembre 2000, n. 383), osservatori nazionali e regionali dell'associazionismo (artt. 11 e ss., legge 7 dicembre 2000, n. 383), particolari agevolazioni, fiscali e non (artt. 20 e ss., legge 7 dicembre 2000, n. 383), la possibilità di ricevere donazioni e lasciti testamentari.
E' utile registrare l'atto costitutivo all'Ufficio del Registro della propria provincia, in quanto può essere necessario nel caso si stipulino contratti o si richiedano contributi da Enti Pubblici, che tendenzialmente possono essere richiesti dopo almeno due anni di vita dell'Associazione. La spesa complessiva è di circa € 300,00. L'Associazione non ha personalità giuridica quindi non può possedere beni immobili.
Esempio: Lega Nazionale Difesa del Cane
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE, ONLUS
Enti di carattere privato, anche privi di personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi rispondono ai requisiti elencati nell'art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. L'appartenenza a tale categoria attribuisce la possibilità di godere di agevolazioni fiscali.
I soggetti che possono assumere la qualifica di ONLUS sono: le associazioni riconosciute e non riconosciute, i comitati, le fondazioni, le società cooperative, gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica.
Alcune categorie di enti assumono automaticamente la qualifica di ONLUS (sono le cosiddette ONLUS di diritto): le organizzazioni di volontariato purché iscritte nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato e purché - ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.L. 185/2008 convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 - si limitino a svolgere esclusivamente attività commerciali e produttive marginali come individuate dal d.m. finanze del 25.05.1995, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, i consorzi di cooperative sociali formati esclusivamente da cooperative sociali.
Al fine di acquisire la qualifica di ONLUS è necessario che lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente, redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedano espressamente:
lo svolgimento di almeno una delle seguenti attività: assistenza sociale e socio sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione e valorizzazione dei beni culturali, tutela e valorizzazione dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica di particolare interesse sociale, come definita dal d.P.R. 14 giugno 2003, n. 135;
l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate;
il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione;
l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività;
l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative;
l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
l'obbligo di manifestare una rigida trasparenza gestionale;
disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o ONLUS.
L'esercizio di attività connessa (esempio commerciale) è consentito solo nel caso in cui queste non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i proventi non siano superiori al 66% delle spese complessive.
L'iscrizione all'Anagrafe unica delle Onlus ha carattere costitutivo ai fini della qualificazione come ONLUS degli enti interessati ed è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni fiscali.
Dal 2006 le ONLUS possono infine concorrere al cinque per mille.
Esempio: LAV
Di portata ben diversa sono:
La FONDAZIONE
Ente senza finalità di lucro costituito da un patrimonio preordinato al perseguimento di un determinato scopo. È creata dalla persona fisica o giuridica che destina il patrimonio allo scopo; i fondatori possono essere più d’uno.
Esistono due tipi di fondazione: la fondazione operativa che persegue il suo scopo direttamente, avvalendosi della propria organizzazione, la fondazione di erogazione che persegue il suo scopo indirettamente, finanziando altri soggetti che lo perseguono.
La fondazione si caratterizza per l'assenza di finalità lucrative, divieto di distribuire gli avanzi di gestione. Può essere costituita con atto pubblico o con testamento.
L'ufficio regionale competente o la prefettura-ufficio territoriale del governo verificano che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o regolamento per la costituzione della fondazione, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla sua realizzazione. Entro 120 giorni dalla presentazione della domanda di riconoscimento provvedono al riconoscimento e all'iscrizione della fondazione nel registro delle persone giuridiche da loro tenuto. L'autorità di vigilanza è il dirigente dell'ufficio regionale (o della provincia autonoma) competente o il prefetto.
Esempi: Fondazione Prelz
L’ORGANIZZAZIONE NON GOVERNATIVA, ONG
Sono delle particolari ONLUS che concentrano la loro attività nella cooperazione allo sviluppo e che sono riconosciute dal Ministero degli esteri ed inserite in una specifica lista.
Sono organizzazioni indipendenti dai governi e dalle loro politiche che ottengono almeno una parte significativa dei loro introiti da fonti private, per lo più donazioni.
Esempio: WWF